È rimessa in discussione l’ipotesi di election day, almeno per il rinnovo dei Consigli regionali di Lazio, Lombardia e Molise, che avrebbe dovuto tenersi il prossimo 10 marzo. Il Consiglio di Stato ha infatti respinto l’appello alla sentenza del Tar presentato da Renata Polverini. La presidente dimissionaria della Regione Lazio aveva contestato la decisione del Tribunale regionale che la obbligava a indire elezioni regionali al più presto. Di conseguenza, come precedentemente stabilito, entro cinque giorni dalla sentenza di ieri, Polverini dovra’ fissare le giornate utili alle elezioni. La data delle elezioni nel Lazio, secondo alcune indiscrezioni, potrebbe essere quella del 20 o del 27 gennaio per dare più tempo ai partiti di formare le liste. La campagna elettorale deve durare almeno quarantacinque giorni, come prevede la legge. La data del voto nel Lazio precederà quindi di quasi due mesi quella del probabile election day in cui potevano confluire pure le elezioni per il rinnovo di Camera e Senato. La sentenza del Consiglio di Stato delude il Pdl, che aveva chiesto l’election day sia per risparmiare denaro pubblico, sia per evitare una lunga campagna elettorale nella quale il centrodestra potrebbe essere sconfitto nelle regionali con effetti nel dibattito post elettorale che potrebbero ripercuotersi fino alle elezioni politiche. La sentenza piace invece al Pd, che aveva chiesto di abbreviare il più possibile i tempi per il rinnovo del Consiglio regionale e ha già lanciato la candidatura di Nicola Zingaretti a presidente. Si legge nel dispositivo della sentenza del Consiglio di Stato contro l’appello presentato da Polverini: “Si è accertato l’obbligo del presidente dimissionario della Regione Lazio di provvedere all’immediata indizione delle elezioni in modo da assicurare lo svolgimento entro il più breve termine tecnicamente compatibile con gli adempimenti procedimentali previsti dalla normativa vigente in materia di operazioni elettorali”. La legge elettorale in vigore nel Lazio stabilisce l’obbligo di indire le elezioni nell’arco dei novanta giorni dallo scioglimento del Consiglio regionale. Nel suo appello, Polverini aveva proposto un’altra interpretazione di quel dispositivo: “Indizione delle nuove elezioni del Consiglio e del presidente della Regione entro tre mesi dallo scioglimento del Consiglio regionale andrebbe intesa nel senso che le elezioni possano essere semplicemente convocate entro tale lasso di tempo senza che sia necessario il loro svolgimento”. Il Consiglio di Stato ritiene invece l’interpretazione avanzata da Polverini non l’unica possibile, in quanto la precedente sentenza del Tar si prefiggeva “l’obiettivo di assicurare una tempestiva ricostituzione degli organi di governo regionale in conformità al principio della sovranità popolare sancita dalla Costituzione e ai canoni costituzionali di efficacia e buon andamento”. In questa prospettiva, per il Consiglio di Stato “si appalesa incongrua l’interpretazione che, imponendo una puntuale tempistica solo per la fase dell’indizione delle elezioni, non ancori ad alcun limite temporale il loro effettivo svolgimento”. Di conseguenza, il Consiglio di Stato ritiene che ”una lettura che non imponesse un vincolo temporale per la celebrazione delle elezioni, rimettendo detta scelta all’incondizionata discrezionalità del presidente dimissionario della Regione, non assicurerebbe il rinnovo in tempi ragionevolmente brevi degli organi e, con esso, il soddisfacimento dei valori costituzionali sottesi all’espressione della volontà popolare secondo il meccanismo della democrazia elettorale”. Il primo ricorso al Tar per avere al più presto l’indizione di nuove elezioni era stato presentato dal Movimento difesa del cittadino con una memoria depositata dall’avvocato Gianluigi Pellegrino, che commenta: “È stata sconfitta la protervia del potere. I diritti dei cittadini, i principi costituzionali e il buon senso della Costituzione prevalgono sempre, basta saperli far valere e non demordere dinanzi a nulla”.