Nelle ultime settimane si era sollevata più di una lamentela a causa della massiccia presenza di camper nei luoghi strategici del territorio del Comune di Fiumicino, in aree non attrezzate per questo tipo di turismo.

In particolare a Fiumicino sono soliti stazionare su piazzale Molinari (ex piazzale Mediterraneo), a Passoscuro nella zona delle dune. Ma i camperisti si piazzano a ridosso della spiaggia a che a Focene, Fregene e Maccarese.  La situazione era diventata invivibile, tra rifiuti, bivacchi e tende anche in pieno giorno. E ai camperisti si sono aggiunti anche gli ambulanti.

A mettere fine a questa situazione è arrivata l’ordinanza antidegrado 2022, a firma del sindaco di Fiumicino Esterino Montino (n. 62 DEL 16-08-2022), in modo particolare con l’art. 16 – Divieto di deposito, sosta e stazionamento di caravans, roulottes, tende e automobili:

  • È vietato in via permanente lo stazionamento e la sosta, su tutto il territorio comunale, comprese sedi stradali, piazze, parcheggi e ogni altra area pubblica e aperta all’uso pubblico, fra cui le aree verdi, a quanti fanno uso di tende, sacchi a pelo, caravan, auto-caravan, carovane e veicoli comunque attrezzati e trasformati per l’uso abitativo, con lo scopo di campeggio e attendamento e che appoggino sul suolo, oltre che con le ruote, con appositi stalli di fissaggio ed occupino la sede stradale in misura eccedente l’ingombro proprio dell’autoveicolo ai sensi dell’art. 185 del Codice della Strada;
  • Ai privati è fatto divieto di cedere, a qualsiasi titolo, aree di proprietà di cui abbiano comunque la disponibilità per lo stazionamento di tende, sacchi a pelo nonché di auto-caravan, caravan, carovane e veicoli comunque attrezzati e trasformati per l’uso abitativo finalizzato ad attività di campeggio, attendamento e/o simili senza che le medesime aree siano conformi alla loro giuridica destinazione urbanistica e adeguatamente fornite dei servizi minimi indispensabili per la sopravvivenza ed attrezzate dal punto di vista igienico-sanitario;
  • È vietato lo scarico di residui organici e della acque chiare e luride comprese quelle degli autoveicoli dotati di appositi impianti interni di raccolta, sulle strade e aree pubbliche e aperte al pubblico, ivi comprese le condotte fognarie, al di fuori degli appositi impianti di smaltimento igienico-sanitario, ove realizzati ai sensi dell’art. 378 del Regolamento di Esecuzione del Codice della Strada D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495;
  • È vietato allacciarsi alle condotte idriche ed elettriche pubbliche e/o di altrui proprietà senza preventiva autorizzazione della Pubblica Amministrazione, degli Enti competenti e dei rispettivi proprietari;
  • Il divieto non si applica in occasione del periodo relativo alle sagre comunali, od eventi analoghi, per i giostrai e titolari di spettacoli viaggianti purché regolarmente autorizzati e limitatamente alla durata dell’autorizzazione rilasciata dall’Amministrazione comunale, rimane valido il divieto del comma 4 del presente articolo 15.
  • Eventuali deroghe al presente divieto sono ammesse solo su autorizzazione del Sindaco per ragioni di carattere sociale ed umanitario ed unicamente per il tempo strettamente necessario.
  • In caso di violazione, lo sgombero dovrà essere effettuato entro le 12 ore successive alla notifica di infrazione da parte della Polizia Locale.

Inoltre, tra le varie disposizioni, nell’ art.17 – Comportamenti contrari all’igiene, al decoro ed alla convivenza civile c’è il divieto di “esercitare il campeggio o dimorare in tende, veicoli, baracche o ripari di fortuna, su terreni pubblici o privati, o comunque in qualsiasi luogo non espressamente destinato a tale scopo. La Polizia Municipale può allontanare i trasgressori, ferma restando la possibilità di sequestrare i veicoli e le attrezzature utilizzate e può far abbattere e rimuovere le occupazioni o i ripari di fortuna”.

Per quanto riguarda la “Tutela del patrimonio pubblico” (art. 1) spicca il  “divieto di affiggere manifesti e qualunque altra forma di informazione e/o comunicazione e/o pubblicità al di fuori degli spazi autorizzati su elementi del patrimonio pubblico e su arredi urbani di cui all’art. 3 e suoi commi, in particolare sugli alberi, su pali dell’illuminazione pubblica, su paline semaforiche, su cassette per la raccolta della posta, su cabine elettriche, su cabine telefoniche e su altri manufatti urbani, nonché coprire o deteriorare manifesti affissi per concessione dell’autorità comunale. È fatto inoltre divieto di depositare o posizionare sui veicoli in sosta materiale pubblicitario”.

Nell’art. 2, relativo alla manutenzione e pulizia di locali prospicienti sulla pubblica via, si obbliga:

  • chiunque abbia la disponibilità di locali di abitazioni o locali a qualsiasi uso adibiti, prospicienti sulla pubblica via o ai quali si accede dalla pubblica via, di provvedere alla costante pulizia del tratto di marciapiede, anche se sottostante portici, sul quale l’abitazione o il locale prospetta, nell’arco di una distanza del raggio di massimo mt. 5 da porte, finestre, vetrine o ingressi degli stessi.
  • I titolari e gestori di esercizi commerciali o pubblici esercizi o attività artigianali devono altresì provvedere alla rimozione giornaliera di immondizie, rifiuti o materiali in genere derivanti dalla loro attività, depositati sulla strada, sui marciapiedi, su porte, finestre, vetrine, fioriere o ingressi degli stessi, nello spazio ricompreso in un raggio minimo di 5 mt. dall’ingresso dell’attività, tenendo conto delle modalità e degli orari di raccolta previsti dal Regolamento Comunale di gestione dei rifiuti e ulteriori successivi provvedimenti in materia, in modo che, entro un’ ora dall’orario di chiusura dell’esercizio, l’area in dotazione o comunque antistante risulti perfettamente pulita.
  • Ai titolari di pubblici esercizi è fatto obbligo di posizionare nell’area di pertinenza almeno un posacenere ad uso pubblico. Lo stesso dovrà essere sempre esposto negli orari di apertura al pubblico e il titolare dovrà garantirne la pulizia e la vuotatura.
  • Riguardo agli esercizi commerciali, qualora si determini una temporanea chiusura dell’esercizio, il proprietario del locale momentaneamente vuoto che si affaccia sulla pubblica via, ovvero chiunque ne abbia a qualunque titolo la disponibilità, dovrà comunque curarne la pulizia ed il decoro ai sensi dei commi precedenti.

“L’Art. 4 – Manutenzione di aree verdi private” obbliga i proprietari e/o conduttori a qualsiasi titolo di aree verdi incolte o coltivate, ai proprietari di aree verdi abbandonate o aree artigianali, industriali, parcheggi privati, aree dismesse, ai cantieri edili, ai proprietari di aree in genere inedificate recanti depositi temporanei o permanenti all’aperto, di provvedere alla pulizia, allo sfalcio e potatura della vegetazione presente ed alla rimozione di eventuali rifiuti presenti nelle aree medesime nel rispetto della vigente normativa in materia .

Interessante è anche l’art. 7 – Manutenzione degli edifici e aree verdi condominiali:

  • I proprietari devono mantenere in buona e decorosa condizione, in relazione anche alle caratteristiche estetiche originarie dell’ edificio, tutte le facciate e tutti gli elementi degli immobili esterni od esposti alle aree pubbliche, compresi i manufatti degradati, fatiscenti non rifiniti da più di tre anni, fatto salvo eventuali provvedimenti dell’autorità giudiziaria.
  • I proprietari devono altresì vigilare sullo stato di conservazione di tutte le facciate e di tutti gli elementi degli immobili richiamati nel precedente comma.

L’art.8 – Alberature di proprietà privata è rivolto ai proprietari di fondi e lotti di terreno, anche edificati, sui quali insistano alberature di proprietà privata, nelle immediate vicinanze di edifici, strade, linee eletriche/telefoniche, impianti tecnologici ed esercizi di pubblico servizio, parchi ed aree verdi ovvero potenzialmente pericolose per la pubblica incolumità, che devono:

  • procedere entro 60 giorni dalla data di pubblicazione della presente ordinanza, a propria cure e spese, alla messa in sicurezza delle piante pericolose anche mediante abbattimento degli alberi le cui stabilità risulti manifestatamente compromessa secondo le modalità previste dal vigente Regolamento per la tutela del verde pubblico e privato comunale.
  • Monitorare costantemente lo stato delle alberature, con frequenza tale da garantire in qualsiasi momento la pubblica incolumità.

Nell’art.17 – Comportamenti contrari all’igiene, al decoro ed alla convivenza civile spicca il divieto di somministrare qualunque tipo di alimento ad uccelli selvatici ed in particolare a piccioni (columbia livia domestica) presenti allo stato libero sul territorio comunale, ad eccezione delle aree agricole o nei luoghi autorizzati dall’amministrazione comunale.

Il presente provvedimento (qui il testo completo) è immediatamente eseguibile, fino all’approvazione del nuovo regolamento di igiene urbana.

Per i trasgressori sono previste pesanti sanzioni: fino a 500 euro con pagamento in misura ridotta a 200.