di Silvio Scotti / Il Sole 24ore.com 26 marzo 2016  

L’omicidio stradale, dopo un iter legislativo complesso, è finalmente legge dello Stato. Da ieri con l’entrata in vigore della legge n.41/2016 un sinistro stradale con esito mortale o con lesioni gravi o gravissime sarà soggetto alle nuove pene, previste rispettivamente dagli articoli 589 bis e 590 bis del Codice penale. Pene tutt’altro che leggere: in caso di omicidio, la pena base va da 2 a 7 anni, mentre il conducente di veicoli a motore rischia fino a 12 anni di reclusione in caso di guida in stato di ebbrezza o di stupefazione, per arrivare fino a 18 anni in caso di morte di più persone. Anche in materia di lesioni personali stradali il legislatore fa sentire il suo pesante monito, con previsioni fino a 7 anni di reclusione.

Le condotte più gravi
I nuovi articoli 589 bis e 590 bis puniscono qualunque violazione del Codice della strada che causi un incidente mortale o con lesioni, ma contempla specificamente alcune ipotesi, punite in modo più grave:
-guida di veicolo a motore in stato di ebbrezza in ipotesi qualificate;
-guida di veicolo a motore sotto l’effetto di sostanze stupefacenti;
-veicolo a motore che proceda in un centro urbano a una velocità pari o superiore al doppio di quella consentita e comunque non inferiore a 70 km/h, ovvero su strade extraurbane a una velocità superiore di almeno 50 km/h rispetto a quella massima consentita;
-veicolo a motore che attraversi un incrocio con semaforo rosso;
-veicolo a motore che circoli contromano;
-veicolo a motore che inverta il senso di marcia in prossimità o in corrispondenza di intersezioni, curve o dossi;
-veicolo a motore che sorpassi in corrispondenza di un attraversamento pedonale o di linea continua.

La polizia stradale
Per la polizia stradale l’impegno sarà davvero notevole, tanto che il ministero dell’Interno ha già emanato una corposa circolare (n. 300/A/2251/16/124/68 del 25 marzo 2016). In primo luogo, ogni sinistro stradale con lesioni gravi o gravissime diviene un reato perseguibile d’ufficio, mentre in precedenza era necessaria la presentazione della querela. Questo significa una diversa organizzazione dei servizi di polizia stradale, poiché i verbali di rilevamento dovranno essere trasmessi alla competente Procura della Repubblica secondo la tempistica del Codice di procedura penale. L’introduzione dei casi di arresto, sia obbligatorio, sia facoltativo, metteranno a dura prova le forze di polizia, che dovranno porre particolare attenzione nel raccogliere gli elementi qualificanti del sinistro stradale.
I casi di arresto obbligatorio previsti dalla nuova legge, in caso di esito mortale, sono:
-conducente di veicolo a motore sotto l’effetto di sostanze stupefacenti o con tasso alcolemico superiore a 1,5 g/l;
-conducenti che esercitano l’attività di trasporto di persone o di cose, di autoveicoli di massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t, o trainanti un rimorchio che comporti una massa superiore a 3,5 t, di autobus e di altri autoveicoli destinati al trasporto di persone il cui numero di posti a sedere, escluso quello del conducente, è superiore a otto, nonché di autoarticolati e di autosnodati, con tasso alcolemico superiore a 0,8 g/l.
In tutti gli altri casi di omicidio o di lesioni stradali gravi o gravissime è previsto l’arresto facoltativo, con l’eccezione del primo comma dell’articolo 590 bis, che riguarda le lesioni gravi o gravissime generiche. Peraltro, anche in quest’ultimo caso (lesioni gravissime) potrebbe scattare l’arresto in caso di fuga del responsabile.

La patente
Le misure in ordine alla sospensione della patente sono ispirate al massimo rigore. Una volta ritirata la patente a seguito di omicidio o lesioni stradali, misura già prevista, la sospensione temporanea disposta dal prefetto, potrà arrivare a 5 anni, prorogabili a 10 in caso di intervenuta sentenza di condanna non definitiva. La condanna definitiva, poi, prevede non solo la revoca del documento, ma anche l’impossibilità di conseguire una nuova patente che, nei casi più gravi, può arrivare a 30 anni.

Il prelievo coattivo
La legge n. 41 non solo ribadisce l’obbligatorietà degli accertamenti per stabilire se il conducente si trovasse sotto l’effetto di stupefacenti o in stato di ebbrezza, ma ne prevede l’esecuzione coattiva in caso di rifiuto dell’interessato. Pertanto, già da ieri, la polizia stradale, su disposizione del pubblico ministero, può accompagnare all’ospedale il conducente sul quale sorgano dubbi di stupefazione o ebbrezza per sottoporlo coattivamente ai prelievi del caso.