In un’azienda, il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza ha il compito di garantire l’incolumità dei soggetti presenti sul posto. I suoi diritti e le sue mansioni sono precisati nel D. Lgs. n. 81 del 2008, vale a dire il Testo Unico sulla Salute e Sicurezza sul Lavoro, in cui si precisa che egli è tenuto a prendere parte alle consultazioni relative alla valutazione dei rischi, con la definizione, la pianificazione, la messa in atto e il controllo dei piani di prevenzione. Tra le mansioni obbligatorie a cui deve adempiere c’è anche la partecipazione alle consultazioni che riguardano la designazione degli addetti al pronto soccorso, all’attività di prevenzione degli incendi, al servizio di prevenzione e all’evacuazione dei lavoratori: per loro deve essere organizzata una formazione specifica.
I compiti del rappresentante
Un altro compito del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza consiste nel ricevere i documenti, le informazioni e i dati che concernono la valutazione dei rischi, al fine di vagliare le misure di prevenzione da attuare di conseguenza: ciò vale per le malattie e gli infortuni professionali, ma anche per l’organizzazione degli ambienti di lavoro, per le sostanze pericolose, e così via. Altrettanto importanti sono le valutazioni che derivano dal servizio di videosorveglianza e di sorveglianza fisica.
La rassegna dei compiti del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza include, poi, la partecipazione alle riunioni che si svolgono periodicamente a proposito della sicurezza sul lavoro e il monitoraggio delle attività di prevenzione; egli è tenuto, per esempio, a far conoscere al responsabile dell’azienda quali sono i rischi che sono stati identificati durante la sua attività. Proporre misure per la prevenzione e piani finalizzati a tutelare l’integrità e la salute dei lavori è un ulteriore obbligo da rispettare. Nel caso in cui il rappresentante consideri non idonee le misure di protezione dai rischi che il datore di lavoro ha adottato, egli è tenuto a far ricorso alle autorità competenti.
Come viene scelto il rappresentante
Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza deve essere presente in tutte le unità produttive e in tutte le aziende, a prescindere dal numero di dipendenti che sono impiegati. Sono gli stessi lavoratori a eleggero; in caso di mancata elezione, spetta al rappresentante per la sicurezza territoriale prendere in carico le sue mansioni. Il nome del rappresentante deve essere comunicato dal datore di lavoro all’Inail tutti gli anni. Nelle aziende con almeno 15 lavoratori, la designazione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza avviene nell’ambito delle rappresentanze sindacali, a meno che essa non arrivi ad alcun esito: in tale circostanza il rappresentante viene scelto tra i lavoratori. Nelle aziende con meno di 15 dipendenti, invece, si può scegliere un rappresentante per più aziende dello stesso comparto produttivo del territorio di riferimento. In tal caso si può decidere se nominare un esponente dei sindacati o un dipendente dell’azienda.
Un solo rappresentante è sufficiente per le aziende con non più di 200 dipendenti; ne servono 3, invece, per quelle che hanno più di 200 dipendenti e meno di 1.000; in tutti gli altri casi occorre eleggere 6 rappresentanti. Per la formazione dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza vengono organizzati dei corsi per RLS ad hoc: si tratta di sessioni che si articolano in più giorni e che permettono a chi vi prende parte di acquisire tutte le competenze teoriche e pratiche del caso.