Esonero del medico competente dalla formazione e ordigni bellici

Le risposte della Commissione agli interpelli

Tra gli ultimi interpelli inoltrati presso la Commissione del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali l’istanza n.13, firmata dall’Istituto Nazionale Previdenza Sociale, ha chiesto parere in merito all’esonero del medico competente, dipendente dell’istituto, dalla partecipazione al corso obbligatorio per i lavoratori previsto dall’art 37 del Dlgs 81/2008 e dall’Accordo Stato Regioni del 21/12/2011. Interpretando la normativa, la Commissione ritiene che “tale soggetto sia esonerato dalla partecipazione ai corsi di formazione previsti dall’art.37 del Dlgs 81/2008” tenendo conto del fatto che “la formazione dei lavoratori risponde alla finalità di fornire quel complesso di nozioni e procedure indispensabili finalizzate al conseguimento di quelle capacità che permettono agli stessi di lavorare sia riducendo i rischi, sia tutelando la sicurezza personale.” E tali conoscenze sono già in possesso del medico competente in relazione al ruolo che riveste nell’azienda stessa.

Da parte del Consiglio Nazionale degli Ingegneri, invece, sono stati inoltrati quesiti in merito alla valutazione dei rischi derivanti da ordigni bellici inesplosi. In particolare, è stata richiesta chiarezza sulla valutazione dei rischi che “sia da intendersi relativa ai rischi derivanti dalle attività di scavo, di qualsiasi profondità e tipologia, eseguite dai lavoratori delle imprese impegnate nel cantiere oppure ai rischi derivanti dalla specifica attività di bonifica da eseguirsi da parte dell’impresa specializzata in bonifiche di ordigni bellici.” E sono state richieste indicazioni sulla valutazione del rischio da ordigni bellici inesplosi e sulla sua opportunità in tutti i casi in cui in cantiere siano previste attività di scavo o solo a seguito di “specifica richiesta da parte del committente, motivata sulla base di dati storici oggettivi che testimonino la possibilità di rinvenimenti di ordigni bellici nell’area interessata al cantiere.”

La Commissione, nelle risposte date, ribadisce come da art.28 del Dlgs 81/2008 che la valutazione del rischio in presenza di ordigni bellici inesplosi debba “intendersi riferita alle attività di scavo di qualsiasi profondità e tipologia”, che tale valutazione vada sempre “effettuata dal coordinatore per la sicurezza, in sede progettuale, qualora in cantiere siano previste attività di scavo e che possa essere effettuata sulla base di analisi storiografiche, fonti bibliografiche di storia locale, fonti conservate presso gli Archivi di Stato, archivi dei comitati provinciali protezione antiaerea e archivi delle prefetture, fonti del Ministero della Difesa, Stazioni dei Carabinieri, Acrofoteca nazionale a Roma, vicinanza a linee viarie, ferroviarie, porti o infrastrutture strategiche durante il conflitto bellico, eventuali aree precedentemente bonificate oppure attraverso un’analisi strumentale.”

Fonte: www.polistudio.it