“Dalla giornata del 15 agosto scorso si sono verificati fatti e comportamenti da parte di alcuni cittadini e turisti che hanno messo in pericolo la salute e la sicurezza pubblica, come anche registrato dalla stampa locale e nazionale”. È quanto dice il vicesindaco del Comune di Fiumicino Giovanna Onorati.

“L’Amministrazione – sottolinea Giovanna Onorati – ha ritenuto d’intervenire nell’immediato con l’ordinanza sindacale n°47, per consentire alla Polizia Locale e alle Forze dell’Ordine di intervenire a salvaguardia della sicurezza pubblica sanzionando i comportamenti incivili che ledono la collettività”.

Pertanto  su tutto il territorio comunale sono vietati tutti i comportamenti che incidono direttamente o indirettamente sulle condizioni di salute, igiene, decoro degli spazi e vivibilità dei cittadini, e che ledono il bene della sicurezza urbana come definito dal Decreto del Ministero dell’Interno del 5 agosto 2008 dalla data di pubblicazione all’albo pretorio comunale e fino al 31/08/2023.

In particolare:

Art. 1 – Tutela del patrimonio pubblico

Fatto salvo quanto previsto da specifiche norme penali in materia o disciplinato da specifica ordinanza sindacale, è vietato inoltre:

  • gettare detriti o altre sostanze nelle fontane pubbliche;
  • modificare, spostare, rimuovere o rendere comunque inutilizzabili gli arredi urbani e gli elementi della viabilità in genere ed, in particolare, le panchine, le rastrelliere, i dissuasori di sosta e di velocità e tutte le attrezzature;
  • modificare, spostare, rimuovere o rendere illeggibili le targhe con la denominazione delle vie o i cartelli segnaletici;
  • utilizzare l’arredo urbano in modo difforme dalla sua specifica destinazione;
  • introdurre elementi di arredo urbano se non specificatamente autorizzati.

Art. 2 – Manutenzione e pulizia di locali prospicienti sulla pubblica via

1. È fatto obbligo a chiunque abbia la disponibilità di locali di abitazioni o locali a qualsiasi uso adibiti, prospicienti sulla pubblica via o ai quali si accede dalla pubblica via, di provvedere alla costante pulizia del tratto di marciapiede, anche se sottostante portici, sul quale l’abitazione o il locale prospetta, nell’arco di una distanza del raggio di massimo mt. 5 da porte, finestre, vetrine o ingressi degli stessi.

2. I titolari e gestori di esercizi commerciali o pubblici esercizi o attività artigianali devono altresì provvedere alla rimozione giornaliera di immondizie, rifiuti o materiali in genere derivanti dalla loro attività, depositati sulla strada, sui marciapiedi, su porte, finestre, vetrine, fioriere o ingressi degli stessi, nello spazio ricompreso in un raggio minimo di 5 mt. dall’ingresso dell’attività, tenendo conto delle modalità e degli orari di raccolta previsti dal Regolamento Comunale di gestione dei rifiuti e ulteriori successivi provvedimenti in materia, in modo che, entro un’ ora dall’orario di chiusura dell’esercizio, l’area in dotazione o comunque antistante risulti perfettamente pulita.

3. Ai titolari di pubblici esercizi è fatto obbligo di posizionare nell’area di pertinenza almeno un posacenere ad uso pubblico. Lo stesso dovrà essere sempre esposto negli orari di apertura al pubblico e il titolare dovrà garantirne la pulizia e la vuotatura.

4. Riguardo agli esercizi commerciali, qualora si determini una temporanea chiusura dell’esercizio, il proprietario del locale momentaneamente vuoto che si affaccia sulla pubblica via, ovvero chiunque ne abbia a qualunque titolo la disponibilità, dovrà comunque curarne la pulizia ed il decoro ai sensi dei commi precedenti.

Art. 3 – Scritte abusive

Fatto salvo quanto previsto da specifiche norme penali in materia, è vietato imbrattare ed effettuare segni, graffiti o scritte abusive su fabbricati, muri, strade, cancelli, infissi esterni, porte, vetrine, serrande ed ogni altro manufatto privato, deturpazione, sugli edifici sia pubblici che privati, sui monumenti, sui muri in genere, sugli arredi urbani, sui giochi per bambini, sugli alberi, sui parapetti e su qualsiasi altro manufatto del patrimonio pubblico o privato. Al responsabile di tale comportamento saranno addebitate le spese necessarie al ripristino dello stato dei luoghi.

Art. 4 – Manutenzione di aree verdi private

1. È fatto obbligo ai proprietari e/o conduttori  a qualsiasi titolo di aree verdi incolte o coltivate, ai proprietari di aree verdi abbandonate o aree artigianali, industriali, parcheggi privati, aree dismesse, ai cantieri edili, ai proprietari di aree in genere inedificate recanti depositi temporanei o permanenti all’aperto, di provvedere alla pulizia, allo sfalcio e potatura della vegetazione presente ed alla rimozione di eventuali rifiuti presenti nelle aree medesime nel rispetto della vigente normativa in materia .

2. Nel caso di contestazione per mancata manutenzione delle aree verdi di cui sopra, i competenti uffici comunali provvederanno a far notificare apposito provvedimento per ingiungere al proprietario e/o conduttore la pulizia dell’area.
Se entro 7 giorni dalla citata notificazione l’obbligato/i non avranno adempiuto al ripristino dello stato dei luoghi, provvederà d’ufficio il Comune di Fiumicino, addebitando le relative spese della pulizia dell’area al legittimo proprietario e/o conduttore dell’area sottoposta a pulizia.

3. Sono altresì sanzionati:

  • Mancato sfalcio di aree incolte interessanti fronti stradali di pubblico transito;
  • La mancata pulizia delle aree incolte compresa la rimozione dei rifiuti vari ingombranti e non pericolosi ivi presenti o depositati;
  • La mancata pulizia delle aree incolte compresa la rimozione dei rifiuti vari non pericolosi e non ingombranti ivi presenti o depositati;
  • L’esecuzione di azioni e attività che possano determinare anche solo potenzialmente l’innesco d’incendio.
  • Mancata custodia delle aree di cui al punto 1 , nelle quali possano compiersi discariche abusive da parte di ignoti.

Art. 5 – Vetrine e serrande dei negozi

La lavatura e pulitura delle serrande e delle vetrine e dei marciapiedi pertinenziali collocate all’esterno dei negozi e delle attività commerciali può essere eseguita esclusivamente dalle ore 06,00 alle ore 08,00 e dalle 22:00 alle 24:00.

Art. 6 – Manutenzione degli edifici e aree verdi condominiali

1. I proprietari e i locatari di edifici privati devono altresì provvedere alla pulizia e alla manutenzione di scale, portici, corridoi, aree cortilizie, giardini e orti, che prospettano su vie e aree pubbliche, tenendoli costantemente spazzati e sgombri da rifiuti e sporcizia e facendo tutto quanto possibile affinché mantengano un aspetto decoroso ed ordinato, evitando inoltre l’accumulo di materiali che possano creare l’insorgere di problematiche di igiene, sicurezza o l’emanazione di odori. In particolare detto materiale non potrà essere collocato nelle vicinanze del confine di proprietà nemmeno provvisoriamente o in attesa dello smaltimento.

2. In luoghi visibili da luogo pubblico è vietato costruire, realizzati con materiali di risulta, reticolati e simili, con caratteristiche di stabilità o in precario, baracche di qualsiasi specie, ricoveri per animali, recinzioni trasparenti e non, fatte salve le norme per l’edificazione previste dal vigente Regolamento Edilizio.

3. Salvo quanto previsto dalla presente Ordinanza e fatta salva ogni autorizzazione prevista dalle vigenti norme di diritto pubblico, è vietato nelle aree private visibili dallo spazio pubblico il collocamento o il deposito di qualsiasi cosa che, possa nuocere al decoro della città, all’igiene pubblica e possa costituire pericolo per la collettività.

Art. 7 – Alberature di proprietà privata

I proprietari di fondi e lotti di terreno, anche edificati, sui quali insistano alberature di proprietà privata, nelle immediate vicinanze di edifici, strade, linee eletriche/telefoniche, impianti tecnologici ed esercizi di pubblico servizio, parchi ed aree verdi ovvero potenzialmente pericolose per la pubblica incolumità devono:

  • Procedere entro 60 giorni dalla data di pubblicazione della presente ordinanza, a propria cure e spese, alla messa in sicurezza delle piante pericolose anche mediante abbattimento degli alberi le cui stabilità risulti manifestatamente compromessa secondo le modalità previste dal vigente Regolamento per la tutela del verde pubblico e privato comunale;
  • Monitorare costantemente lo stato delle alberature, con frequenza tale da garantire in qualsiasi momento la pubblica incolumità.

Art. 8 – Azioni contro l’occupazione abusiva di stabili ed aree private dismessi

1. È fatto obbligo ai proprietari privati di stabili dismessi e di aree private scoperte dismesse, catastalmente identificati o identificabili e indipendentemente dalla loro destinazione d’uso urbanistica di provvedere alla custodia e alla manutenzione di detti stabili e aree anche al fine di prevenirne i fenomeni di degrado urbano l’occupazione abusiva, nonché l’insorgere di situazioni di pericolo per l’incolumità delle persone. Si considerano dismessi gli stabili privati e le aree private scoperte che, indipendentemente dalla loro attuale destinazione urbanistica, non siano più oggetto di regolare uso abitativo secondo le vigenti norme di diritto civile, urbanistico, tributario, igienico-sanitario ed anagrafico, ovvero all’interno delle quali o sulle quali non si svolge più alcuna attività agricola, produttiva, commerciale o di servizi, indipendentemente dalla loro attuale situazione giuridica e dai procedimenti in atto.

2. In particolare, è fatto obbligo ai proprietari di cui al punto 1 del presente dispositivo:

  • Di porre in atto tutti gli accorgimenti atti a precludere l’accesso e l’ingresso indiscriminato agli stabili e alle aree scoperte di cui al punto 1 del presente dispositivo;
  • Di provvedere ai lavori di manutenzione necessari alla messa in sicurezza degli stabili; nonché allo smaltimento dei rifiuti compresi i residui derivanti dalle opere di manutenzione, ivi comprese le opere di demolizione.

In caso di accertata violazione alle prescrizioni contenute nei commi precedenti, il verbale di accertamento e la relazione sullo stato dei luoghi redatto dai funzionari delegati alla vigilanza del competente ufficio comunale vengono trasmessi, entro 10 giorni dall’accesso, al Servizio edilizia privata del Comune il quale intima al trasgressore di provvedere, entro un congruo termine ed in ogni caso entro 30 giorni ovvero immediatamente laddove ricorrano situazioni di particolare urgenza.
In caso di inottemperanza provvede alle opere necessarie l’Ufficio edilizia privata dispone d’ufficio, con procedura d’urgenza, l’esecuzione di quanto intimato con addebito delle spese al trasgressore.

Art. 9 Manutenzione e pulizia di oggetti occupanti il suolo pubblico e conferimento dei rifiuti urbani

1. Chiunque ponga su suolo pubblico oggetti a scopo ornamentale, che non necessitino di specifica autorizzazione, deve provvedere alla loro corretta manutenzione ed alla loro pulizia, nonché alla pulizia dell’area immediatamente circostante.

2. Qualora tali oggetti vengano posti in coincidenza con attività stagionali, alla conclusione delle stesse, chi li ha posizionati dovrà provvedere a rimuoverli, curando anche il ripristino dello stato dei luoghi a proprie spese.

3. I contenitori per la raccolta domiciliare dei rifiuti consegnati ad ogni utenza devono essere collocati e conservati all’interno di aree private o di pertinenza.

4. È vietato l’utilizzo di contenitori diversi da quelli previsti dal Gestore del servizio, in quanto la dotazione di contenitori per l’esposizione dei rifiuti è tale da coprire il fabbisogno delle utenze.

Art. 10 – Abbandono di pneumatici

È fatto divieto, nel territorio comunale, di abbandonare ed incendiare qualsiasi tipo di pneumatico in disuso su suolo pubblico o aree private.

Art. 11 – Abbandono di rifiuti

È fatto divieto di abbandonare rifiuti ingombranti e non ingombranti, in disuso e rifiuti domestici su suolo pubblico o aree private. L’abbandono in aree extraurbane o non convenzionali è perseguibile a norma di legge.

Art. 12 – Gestione rifiuti urbani da parte di esercizi pubblici e attività commerciali

1. È fatto divieto agli esercizi pubblici ed attività commerciali di conferire i rifiuti urbani ed assimilati su suolo pubblico o su aree private aperte a pubblico passaggio, in maniera non conforme a quanto stabilito dalla normativa comunale vigente di riferimento.

2. Inoltre per le utenze non domestiche, quali esercizi commerciali, pubblici e commercianti dei mercati rionali, per il conferimento di frazioni di rifiuti urbani, di secco residuo e di imballaggi in plastica e in metallo, dove è previsto l’utilizzo di sacchi, cosi come indicato nel regolamento di igiene urbana, è istituito l’obbligo di utilizzare esclusivamente sacchi trasparenti, che consentano di rilevare il contenuto.

Art. 13 – Divieto di conferire materiale di risulta di lavori edili nel circuito rifiuti urbani

È fatto divieto di sversare nei contenitori per la raccolta dei rifiuti solidi urbani di materiale di scarto delle lavorazioni edili.

Art. 14 – Divieto di deposito, sosta e stazionamento di caravans, roulottes, tende e automobili

1. È vietato in via permanente lo stazionamento e la sosta, su tutto il territorio comunale, comprese sedi stradali, piazze, parcheggi e ogni altra area pubblica e aperta all’uso pubblico, fra cui le aree verdi, a quanti fanno uso di tende, sacchi a pelo, caravan, auto-caravan, carovane e veicoli comunque attrezzati e trasformati per l’uso abitativo, con lo scopo di campeggio e attendamento e che appoggino sul suolo, oltre che con le ruote, con appositi stalli di fissaggio ed occupino la sede stradale in misura eccedente l’ingombro proprio dell’autoveicolo ai sensi dell’art. 185 del Codice della Strada;

2. Ai privati è fatto divieto di cedere, a qualsiasi titolo, aree di proprietà di cui abbiano comunque la disponibilità per lo stazionamento di tende, sacchi a pelo nonché di auto-caravan, caravan, carovane e veicoli comunque attrezzati e trasformati per l’uso abitativo finalizzato ad attività di campeggio, attendamento e/o simili senza che le medesime aree siano conformi alla loro giuridica destinazione urbanistica e adeguatamente fornite dei servizi minimi indispensabili per la sopravvivenza ed attrezzate dal punto di vista igienico-sanitario;

3. È vietato lo scarico di residui organici e della acque chiare e luride comprese quelle degli autoveicoli dotati di appositi impianti interni di raccolta, sulle strade e aree pubbliche e aperte al pubblico, ivi comprese le condotte fognarie, al di fuori degli appositi impianti di smaltimento igienico-sanitario, ove realizzati ai sensi dell’art. 378 del Regolamento di Esecuzione del Codice della Strada D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495;

4. È vietato allacciarsi alle condotte idriche ed elettriche pubbliche e/o di altrui proprietà senza preventiva autorizzazione della Pubblica Amministrazione, degli Enti competenti e dei rispettivi proprietari;

5. Il divieto non si applica in occasione del periodo relativo alle sagre comunali, od eventi analoghi, per i giostrai e titolari di spettacoli viaggianti purché regolarmente autorizzati e limitatamente alla durata dell’autorizzazione rilasciata dall’Amministrazione comunale, rimane valido il divieto del comma 4 del presente articolo 15.

6. Eventuali deroghe al presente divieto sono ammesse solo su autorizzazione del Sindaco per ragioni di carattere sociale ed umanitario ed unicamente per il tempo strettamente necessario.

7. In caso di violazione, lo sgombero dovrà essere effettuato entro le 12 ore successive alla notifica di infrazione da parte della Polizia Locale.

Art.15 – Comportamenti contrari all’igiene, al decoro ed alla convivenza civile

Fatte salve le maggiori sanzioni del Codice Penale, in luogo pubblico o aperto al pubblico o di pubblico uso sono vietati i seguenti comportamenti:

1. compiere atti che possano offendere la pubblica decenza tra cui soddisfare le esigenze fisiologiche fuori dai luoghi deputati, compiere atti di pulizia personale od esibire parti intime del corpo in luoghi pubblici o aperti al pubblico;

2. sdraiarsi sul suolo pubblico, (fatta eccezione per i parchi pubblici) sui gradini dei monumenti e dei luoghi destinati al culto o alla memoria dei defunti tranne che nei casi previsti dalle singole ordinanze, sulle panchine, sulla soglia degli edifici prospicienti la pubblica via, ovvero bivaccare, mangiare, bere o dormire in forma palesemente indecente o occupando abusivamente il suolo pubblico;

3. avere atteggiamenti e comportamenti fastidiosi o pericolosi nei confronti degli altri nelle strade pubbliche o ad uso pubblico, recando intralcio o pericolo al flusso pedonale o veicolare, come sdraiarsi per terra sul marciapiede o avvicinarsi ai veicoli in circolazione, ovvero causando disturbo alle persone presenti presso le abitazioni o vicino agli ospedali; tutto ciò anche effettuando questua con o senza raccolta firme e vendendo merci o offrendo servizi quali la pulizia o il lavaggio di vetri o fari o altre parti di veicoli. È in ogni caso vietato utilizzare animali di qualsiasi specie ed età per la pratica dell’accattonaggio: gli animali rinvenuti nelle suddette circostanze saranno sequestrati a cura degli organi di polizia;

4. vendere o offrire merci o servizi con grida o altri comportamenti molesti, ovvero davanti agli ingressi pubblici e sedi di luoghi sanitari;

5. lavare i veicoli, lavare o strigliare animali sulla pubblica via;

6. somministrare qualunque tipo di alimento ad uccelli selvatici ed in particolare a piccioni (columbia livia domestica) presenti allo stato libero sul territorio comunale, ad eccezione delle aree agricole o nei luoghi autorizzati dall’amministrazione comunale;

7. esercitare il campeggio o dimorare in tende, veicoli, baracche o ripari di fortuna, su terreni pubblici o privati, o comunque in qualsiasi luogo non espressamente destinato a tale scopo. La Polizia Municipale può allontanare i trasgressori, ferma restando la possibilità di sequestrare i veicoli e le attrezzature utilizzate e può far abbattere e rimuovere le occupazioni o i ripari di fortuna;

8. visitare i luoghi destinati al culto o alla memoria dei defunti indossando indumenti o compiendo atti o assumendo comportamenti che non siano consoni alla dignità dei luoghi;

Art.16 – Sanzioni

1. Salvo diversa disposizione di legge, per le violazioni alle disposizioni del presente atto si applica la sanzione prevista dall’art. 7 bis del D.lgs. 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni.

Questa ordinanza dà mandato al Comando di Polizia Locale del Comune di Fiumicino, agli Ufficiali e Agenti di polizia giudiziaria, alle guardie volontarie delle associazioni riconosciute, ai soggetti, anche esterni, appositamente incaricati dall’Amministrazione Comunale, di vigilare sul rispetto delle disposizioni della presente ordinanza e per l’applicazione delle sanzioni previste nel caso di accertamento di eventuali violazioni a quanto in essa disposto.