Il Consiglio comunale di Fiumicino ha approvato, durante la seduta di lunedì 15 dicembre, il nuovo Regolamento del verde pubblico e privato, segnando una svolta storica nella tutela, gestione e valorizzazione del patrimonio verde cittadino.
“Il Regolamento – sottolinea l’Assessore comunale all’Ambiente, Stefano Costa – costituisce anche uno strumento operativo fondamentale per gli uffici comunali, che potranno contare su un quadro di regole chiaro, uniforme e vincolante, in grado di ottimizzare i processi autorizzativi e di controllo e di migliorare complessivamente la gestione degli interventi sul verde pubblico e privato. Ringrazio il lavoro della Commissione consiliare preposta e del Presidente di Commissione, Mario Balletta, che ha permesso l’aggiornamento del regolamento tenendo in considerazioni le caratteristiche del nostro territorio”.
Si tratta di un aggiornamento atteso da oltre quindici anni: il precedente regolamento, infatti, risaliva al 2007 ed era stato modificato per l’ultima volta nel 2009.
“L’obiettivo – fa notare Mario Balletta – è tutelare il patrimonio ambientale e paesaggistico del territorio, garantendo allo stesso tempo sicurezza, decoro urbano e corrette modalità di intervento. Abbiamo lavorato molto per ottenerlo, condividendo le scelte con tutti, sono state stabilite in questo modo regole non calate dall’alto ma adatte alla realtà del contesto territoriale e alle situazioni concrete”.
Alberi sotto tutela: servono autorizzazioni
Il principio cardine resta che gli alberi non possono essere abbattuti liberamente. Su tutto il territorio comunale, pubblico e privato, l’abbattimento è consentito solo previa autorizzazione del Comune, salvo casi di pericolo imminente debitamente documentati.
Chi procede senza permesso rischia una sanzione di 500 euro per ogni albero abbattuto, oltre all’obbligo di ripristino del patrimonio arboreo con nuove piantumazioni di valore equivalente al danno arrecato.
Potature: cosa è consentito e quando si può intervenire
Il regolamento chiarisce che la potatura deve essere eseguita senza danneggiare la pianta, con tecniche corrette e finalizzate a garantire uno sviluppo equilibrato della chioma o la capacità produttiva. I tagli devono essere netti, eseguiti correttamente e senza danneggiare la corteccia.
La potatura è consentita senza autorizzazione esclusivamente per:
- la rimozione di rami pericolosi per persone e cose;
- motivi fitosanitari e di prevenzione degli incendi;
- il miglioramento della capacità produttiva della pianta.
In ogni caso, la potatura e la spalcatura dei rami vivi devono limitarsi al terzo inferiore della chioma verde. Resta vietata la capitozzatura. I danni irreversibili a piante e apparati radicali comportano una sanzione di 300 euro per albero.
Periodi consentiti per la potatura
Il regolamento stabilisce periodi precisi per gli interventi:
- dal 1° novembre al 31 marzo per le latifoglie (lecci platani, pioppi, aceri, olmi, frassini, tigli) e per le conifere non resinose;
- durante tutto l’anno per le conifere resinose, come i pini.
Restano valide eventuali modifiche previste dalla normativa regionale.
Abbattimenti: restano casi eccezionali
Diversamente dalle potature, gli abbattimenti sono sempre interventi eccezionali e richiedono una valutazione tecnica e un’autorizzazione comunale. Sono ammessi solo in presenza di pericolo, gravi patologie o interferenze con opere autorizzate.
Obbligo di reimpianto
Ogni albero abbattuto deve essere sostituito. La mancata comunicazione del reimpianto comporta una sanzione di 300 euro per pianta, mentre il mancato reimpianto è punito con 500 euro per ogni albero, oltre all’obbligo di piantumazione.
Difesa fitosanitaria: salute, ambiente e obblighi
Il regolamento dedica un capitolo specifico alla difesa fitosanitaria, definendo come intervento fitosanitario qualsiasi trattamento effettuato, in ambito pubblico o privato, per contrastare malattie, parassiti e infestanti delle piante.
Il principio guida è quello della lotta integrata: devono essere privilegiati i criteri colturali, la prevenzione e la lotta biologica, ricorrendo a prodotti chimici solo se strettamente necessario e comunque a bassa o nulla tossicità per l’uomo, la fauna e la flora, nel rispetto del decreto legislativo 150/2012.
La prevenzione è centrale e passa attraverso:
- la scelta di piante sane e specie resistenti;
- la corretta preparazione dei siti di impianto;
- la protezione delle piante da danneggiamenti;
- il rispetto delle distanze e delle aree di pertinenza;
- l’esecuzione delle potature secondo le regole stabilite dal regolamento.
Avvisi alla cittadinanza e interventi notturni
Tutti gli interventi fitosanitari in area pubblica, ad eccezione di quelli endoterapici, devono essere preceduti da un avviso visibile alla cittadinanza almeno 48 ore prima, anche in caso di trattamenti notturni.
Nei parchi e nelle ville comunali può essere disposta la chiusura temporanea delle aree interessate, ed è obbligatorio il rispetto dei tempi di rientro indicati dai prodotti utilizzati.
Quando si rendono necessari trattamenti con atomizzatori su viali alberati e parchi, gli interventi devono essere effettuati nelle ore notturne.
Obblighi per i privati e tutela delle api
Gli interventi fitosanitari sulle alberature ad alto fusto in area privata devono essere comunicati preventivamente al Servizio Verde Pubblico e Privato, allegando le schede tecniche dei prodotti utilizzati.
Durante le fioriture è vietato l’uso di fitofarmaci ed erbicidi tossici per le api, sia su colture arboree ed erbacee che su piante ornamentali e spontanee, a tutela della biodiversità e dell’impollinazione naturale.
In ogni caso, tutti i trattamenti devono essere eseguiti nel rispetto delle norme nazionali e regionali, adottando misure di protezione per operatori e cittadini e privilegiando tecniche a minore impatto ambientale.
Alberi e sicurezza stradale: obblighi dei privati
Il regolamento chiarisce un aspetto spesso sottovalutato ma fondamentale: la responsabilità dei proprietari di alberi e vegetazione confinanti con strade pubbliche e piste ciclabili.
I proprietari hanno l’obbligo di effettuare i tagli necessari affinché:
- non sia intralciata la viabilità veicolare e pedonale;
- non venga compromessa la leggibilità della segnaletica stradale;
- restino visibili specchi stradali e carreggiata.
In caso di caduta a terra di alberi, arbusti o ramaglie provenienti da terreni privati, il proprietario è tenuto a rimuoverli nel più breve tempo possibile. La vegetazione può oltrepassare il confine tra proprietà privata e pubblica solo se i rami si trovano a un’altezza superiore ai quattro metri dal piano stradale.
Se il Comune o altri enti competenti accertano una situazione di pericolo per la sicurezza o la salute pubblica, possono imporre il taglio di rami o alberi pericolanti che si protendono su strade comunali, provinciali o statali.
Qualora il privato non ottemperi alle ordinanze nei tempi stabiliti, il Comune potrà intervenire direttamente, addebitando i costi dell’intervento al proprietario.
Per quanto non espressamente disciplinato dal regolamento, restano valide le norme del Codice Civile, del Codice della Strada e del Regolamento Edilizio Comunale.
Sfalci, potature e rifiuti vegetali: regole e sanzioni
Il regolamento stabilisce che sfalci, potature e residui vegetali non possono rimanere sulla pubblica via per più di 24 ore.
È inoltre vietato il conferimento errato dei rifiuti vegetali nei mastelli delle utenze domestiche e non domestiche: in questi casi è prevista una sanzione di 100 euro, oltre all’obbligo di corretto smaltimento.
Divieti spesso ignorati: cartelli sugli alberi
È vietata anche l’affissione di cartelli, manifesti o avvisi sugli alberi, pratica che danneggia la corteccia e compromette la salute delle piante. La violazione comporta una sanzione di 100 euro, con obbligo di rimozione immediata.
Aree verdi pubbliche: regole e sanzioni
Nei parchi e giardini pubblici è vietato danneggiare alberi e arredi, accendere fuochi, transitare o sostare con veicoli sul manto erboso o utilizzare le aree senza autorizzazione per eventi.
Le sanzioni vanno:
- da 50 euro per transiti non autorizzati,
- a 100 euro per danneggiamento delle essenze,
- fino a 500 euro per l’uso abusivo delle aree verdi.
Cani nelle aree verdi: diritti, regole e responsabilità
Il nuovo regolamento disciplina in modo chiaro anche la conduzione dei cani nelle aree pubbliche e nei parchi.
L’accesso è consentito ai cani accompagnati dal proprietario o detentore, muniti di guinzaglio o museruola, in tutte le aree pubbliche e di uso pubblico, compresi giardini e parchi, salvo divieti espressi o nei parchi non sufficientemente ampi. Restano esclusi i parchi o le aree dove il divieto sia stabilito da specifico atto della Giunta comunale.
All’interno delle aree verdi comunali sono individuate apposite “aree di sgambatura”, dedicate ai cani, con superficie non inferiore a 600 metri quadrati, recinzione, cancelli pedonali e carrabili per la manutenzione.
All’interno delle aree di sgambatura i cani possono essere condotti senza guinzaglio e senza museruola, sotto la responsabilità del proprietario. I cani di indole aggressiva devono comunque essere tenuti con guinzaglio e museruola.
È vietato l’accesso ai cani nel raggio di 100 metri dalle aree giochi per bambini, così come nelle aree ospedaliere, scolastiche e nei parchi giochi, fatta eccezione per i cani delle forze di pubblica sicurezza e per quelli a supporto delle persone non vedenti.
Resta sempre responsabilità dei proprietari evitare comportamenti aggressivi o molesti degli animali.
Deiezioni canine: obblighi e sanzioni
I proprietari e i conduttori dei cani hanno l’obbligo di rimuovere le deiezioni e di essere sempre muniti di paletta e sacchetto o altro contenitore idoneo.
La mancata raccolta è sanzionata con 100 euro, mentre il mancato possesso di pale a e sacchetto per escrementi la sanzione è di 25 euro.
