Si può vendere casa da soli

Vendere casa da soli, e cioè senza l’intermediazione di un’agenzia immobiliare, è un’opportunità che si può prendere in considerazione a patto di essere consci delle caratteristiche e delle prospettive del mercato. A questo scopo, si può dare uno sguardo al sito https://www.casadasoli.it/, che si presenta come un portale gratuito che insegna a vendere, ma che permette anche di pubblicare annunci attraverso i quali è possibile cercare, vendere o mettere in affitto immobili nel nostro Paese. I privati, attraverso il sito, entrano in contatto con altri privati; le inserzioni sono aperte anche agli intermediari e ai costruttori, ma a condizione che agli acquirenti non vengano chieste commissioni.

Cosa è necessario sapere prima di vendere

Nel momento in cui un potenziale acquirente è interessato a comprare una casa, la prima garanzia che viene presentata consiste in un assegno di acconto per mezzo del quale l’immobile può essere bloccato. La legge non impone tale passaggio come obbligatorio, anche se si tratta di una prassi che fa riferimento agli accordi nominali in vigore tra le parti che possono essere stati stabiliti mediante una scrittura privata. La reciproca soddisfazione delle garanzie che i due soggetti hanno presentato comporta, a seconda dei casi, il deposito dell’assegno o la sua restituzione.

Cos’è il preliminare

Se le garanzie non vengono verificate l’accordo può essere rotto, mentre è prevista una sanzione giuridica qualora il venditore non sia in grado di attestare che le caratteristiche della casa che sono state presentate sono reali ed effettive. Una volta che è stata trasmessa la proposta di acquisto, lo step successivo è rappresentato dal preliminare, che è a tutti gli effetti un contratto. Quando le parti giungono a un accordo, la documentazione può essere verificata da un notaio, il quale poi passa alla ratifica della registrazione dell’atto di vendita, che viene trascritto nei Registri Immobiliari.

Quali documenti servono per vendere casa

In seguito all’entrata in vigore del DL 78/2010, chi ha intenzione di vendere un immobile è tenuto a rispettare l’obbligo di dichiarare la conformità dei dati catastali, che prima deve essere stata sottoposta a verifica da parte di un notaio, all’interno del rogito; qui deve essere dichiarata anche la corrispondenza tra la planimetria catastale e lo stato di fatto, ma in questo caso non c’è bisogno della verifica del notaio. Perché la compravendita possa essere portata a termine a norma di legge, è necessario avere a disposizione i documenti relativi alla proprietà e alle procedure di costruzione dell’immobile.

La documentazione edilizia

La documentazione edilizia, in particolare, comprende una copia della licenza di costruzione, il certificato di abitabilità e la dichiarazione di costruzione dell’immobile precedente al 1967, ovviamente solo nel caso in cui la casa sia stata realizzata prima di quell’anno. Con l’attestazione di costruzione precedente al 1967 non c’è bisogno di fornire gli estremi della concessione edilizia, del permesso o della licenza. Tutti i documenti, comunque, vengono confrontati con gli atti di provenienza per poter essere validati. Nel novero degli atti di provenienza rientrano la denuncia di successione, l’atto di acquisto e l’assegnazione da società: si tratta, in pratica, dei documenti che attestano in che modo si è diventati proprietari della casa.

I documenti catastali

Prima di procedere con la vendita della casa occorre dotarsi della visura storica catastale e della planimetria catastale. Entrambi i documenti si trovano al catasto di competenza e hanno lo scopo di certificare la valutazione fiscale e la composizione. Rivolgendosi al Comune di riferimento è possibile richiedere e ottenere l’attestazione che riguarda la destinazione di piano regolatore del terreno, che permette di verificare la sua utilizzabilità e incide sul prezzo applicato.